Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli in località “Il Ferrale”
Firenze, 11 Febbraio 2007
MOZIONE URGENTE
Oggetto: Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli in località “Il Ferrale”
Il sottoscritto Consigliere di Quartiere,
• Visto il decreto legislativo, n.209 sull’ “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” approvato dal Governo Berlusconi il 24 giugno 2003, e successive modificazioni;
• Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai “veicoli fuori uso”, e successive modificazioni;
• Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 e l’allegato B sulle “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001” , e successive modificazioni;
• Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sull’ “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, e successive modificazioni;
• Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
• Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;
• Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l’allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
• Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
• Considerato che il territorio in questione, nonostante i recenti sviluppi di urbanizzazione, conserva caratteristiche storico, paesaggistiche e ambientali di grande rilevanza, come documentato da un numero vasto di studi (vedi ad es. “Oltre la Greve” di Giampaolo Trotta, Ed.Masso delle Fate Edizioni nel 1996);
• Considerato infatti che tale area, costituente l’UTOE 8 del Nuovo Piano Strutturale di Firenze in corso di approvazione, nel PTCP ricade nella “Tutela paesaggistica e ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi, disciplinati dall’art.7 delle NA dello stesso; nell’Ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale, invariante strutturale ai sensi del comma 1 dell’Art.4 della L.R. 1/2005, disciplinato dall’Art.10 delle NA; e nell’Area sensibile già vulnerata da fenomeni di esondazione e soggetta a rischio idraulico, invariante strutturale ai sensi del comma 1 dell’Art.4 della L.G. 1/2005, disciplinata dall’Art.3 delle NA;
• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2006 e l’ultima delibera di parere approvata a maggioranza da questo consiglio avente ad oggetto “Adozione della variante urbanistica al vigente PRG relativa al Progetto per la realizzazione di un Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli a fine vita in località il Ferrale e Ratifica Intesa Preliminare del 14 marzo 2006 ex art. 22, LR 1/2005”;
• Preso atto che lo smaltimento dei veicoli e macchinari fuori uso è una materia estremamente delicata, attesa la presenza nelle macchine da smaltire di numerosi componenti, alcuni dei quali estremamente pericolosi (come per esempio Cd, Cu, Ni, Zn, Pb, Cr tot, idrocarburi e solventi clorurati), pertanto un impianto di autodemolizione può configurarsi come una vera e propria “BOMBA ECOLOGICA”, tantè che la Comunità Europea eroga finanziamenti speciali per la realizzazione di nuovi impianti di autodemolizione che rispettino appieno le delicate normative comunitarie in materia;
• rilevato che l’Ufficio Gestione del Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale, chiamato ad esprimere il proprio parere nel corso della Conferenza Provinciale, ha precisato che l’area su cui dovrà essere ubicato l’impianto di autodemolizione: (1) costituisce area soggetta a vincoli di natura paesaggistica, (2) è situata in ambito urbano ed all’interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada, (3) è situata in una zona caratterizzata da elevata vulnerabilità degli acquiferi di inquinamento; ed ha pertanto richiesto, ai fini della compatibilità del progetto di adeguamento e ripristino ambientale, il rispetto della Prescrizione I contenuta nello Statuto del Territorio, Titolo I, La Protezione Idrogeologica, par. 3.1 di seguito riportata: “Nelle aree in classe E deve essere evitato l’insediamento di infrastrutture e/o viabilità potenzialmente inquinanti, ad es: discariche di RSU, stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, ecc. Le fognature devono essere alloggiate in manufatti impermiabili. Deroghe a queste limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine deve essere misurata la permeabilità di livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il tempo di arrivo di un generico inquinante idroveicolato.”;
• rilevato che la Direzione Urbanistica Servizio Pianificazione e Grandi Progetti del Comune di Firenze, sempre nel corso di detta Conferenza Provinciale, sembra aver precisato come una eventuale attività di autodemolizione su tale area sia non conforme alle previsioni del P.R.G. e del Piano Strutturale;
• rilevato che anche l’Ufficio Regionale della Tutela del Territorio di Firenze sembra aver evidenziato come la localizzazione dell’impianto sia da considerarsi non conforme con riferimento a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 209/2003, in particolare dall’allegato I di tale D.Lgs.;
• rilevato inoltre che, sempre nel corso della suddetta Conferenza Provinciale, ad una azienda costruttrice è stato prescritto, tra le altre cose: (1) di specificare, in una apposita relazione tecnica, le dimensioni del bacino di contenimento per i rifiuti liquidi pericolosi e le sue modalità costruttive dato che lo stesso, sulla base dei documenti presentati, non sembrava avere dimensioni adeguate; (2) di procedere con l’effettuazione di campagne analitiche semestrali dei piezometri di controllo con cadenza almeno semestrale, ed in particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: Cd, Cu, Ni, Zn, Pb, Cr tot, idrocarburi e solventi clorurati, (3) di trasmettere le informazioni relative alle caratteristiche dei piezometri all’Ufficio Risorse Idriche della Provincia di Firenze e per conoscenza alla Direzione Provinciale Gestione Rifiuti, (4) di specificare le modalità di estrazione, di stoccaggio e di combustione del gas contenuto nei serbatoi di gas compresso nel rispetto della normativa;
• Vista la recente sentenza del TAR N.1501 su “Via Arnoldi” che ha annullato una variante urbanistica del Comune di Firenze contestando proprio una variazione della provincia di Firenze al PTCP che deperimetrava un area rendendola edificabile sulla base di un accordo di programma tra i due enti;
• ritenuto fondamentale salvaguardare con ogni mezzo la salute e la qualità di vita dei cittadini nella realizzazione di progetti che determinano sostanziali modifiche urbanistiche, soprattutto se a forte impatto ambientale
INVITA IL C di Q
A rivedere la propria posizione nei confronti del “Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli” ed intervenire per evitare che tale Centro venga realizzato in località “Il Ferrale”.
INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CdiQ PER SAPERE
1) Se sono state seguite tutte le normative richiamate;
2) se sono state rilasciate tutte le autorizzazioni e le conformità necessarie alla realizzazione di un centro di raccolta e riciclaggio autoveicoli; in particolare se è stata rilasciata la conformità all’autorizzazione ai sensi dell’art. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 in riferimento ai tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare, alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato e alle precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale e al metodo di trattamento e di recupero;
3) Se questo progetto per il centro di raccolta e riciclaggio autoveicoli ha già ottenuto i finanziamenti della Comunità Europea.
Simone Billi
Consigliere di Forza Italia
Allegati:
• Direttiva 2000/53/CE,
• Testo del Decreto Legislativo n.209 del governo Berlusconi e allegati I a IV
• Testo della legge 1° marzo 2002, n. 39
• Testo della decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
• Testo della decisione della Commissione 2001/753/CE
• Testo della decisione della Commissione 2002/151/CE
• Testo della decisione della Commissione 2002/525/CE
• Testo della decisione della Commissione 2003/138/CE
• Testo della sentenza del TAR n.1501 Reg.Ric.,
• Osservazioni sulla sentenza del tar n.1501 in merito alle caratteristiche storico, paesaggistiche e ambientali